
Importante decisione della Cassazione(sent 21533/20). In tema di condominio le azioni reali da esper [...] LEGGI TUTTO
I dubbi su questo tema sono sempre tanti e le domande sono all'ordine del giorno, cerco di fare un pò di chiarezza.
Già nel 2013 la Cassazione si esprime nel senso che per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura.
Può essere anche dotato di parapetti e utilizzabile per funzioni differenti da quella di mera copertura dell'edificio e allora è chiamato terrazza.
Se il lastrico (e la terrazza) sono in proprietà ed uso comune tutti i condomini devono partecipare alla spesa di conservazione sulla base dei millesimi di proprietà ai sensi dell'art. 1123 c.c. primo comma. Se invece il lastrico serve solo una parte dell'edificio le spese devono essere sostenute solo da quei condomini che ne traggono utilità che , nel caso della terrazza, non sta solo nella copertura ma anche nella possibilità di accedervi per altri usi. Può accadere che solo uno o più condomini possano utilizzare il lastrico solare , si tratta della fattispecie disciplinata dall'art. 1126 c.c. denominato lastrici solari di uso esclusivo. La Cassazione ha specificato che ai fini dell'applicazione della norma citata è indifferente che si tratti di parte dell'edificio in uso o in proprietà esclusiva , poiché ciò che conta è la funzione di copertura.
L'utilizzatore esclusivo paga un terzo delle spese mentre i restanti due terzi sono a carico dei condomini cui il lastrico solare serve (da copertura) in ragione dei millesimi di proprietà dell'intera unità immobiliare e non solo di quella ricadente sotto il lastrico.
Quindi chi è responsabile per cosa ? Le sezione unite della Cassazione nel 2016 parlano di concorso di responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro. Detto questo và di regola stabilito il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c. il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico dei condomini.
Giusto sottolineare che IL CORTILE CONDOMINIALE che funge da copertura dell'autorimessa (sia essa aperta o a box) non può essere equiparato al lastrico solare ma deve essere considerato alla stregua di un solaio interpiano (art. 1125 c.c.).